Tali maggiori valori possono essere utilizzati dal
contribuente in sede di determinazione dell’eventuale plusvalenza da
assoggettare a tassazione ai sensi dell’art.67 Tuir.
Nel
reintrodurre questa agevolazione il Legislatore ha previsto una importante
novità: la possibilità, fino ad ora negata, di poter utilizzare l’imposta
sostitutiva versata in una precedente rivalutazione in compensazione di quanto
nuovamente dovuto.
I
requisiti soggettivi e oggettivi
I
soggetti che possono originare un reddito diverso e che quindi possono
procedere alla rivalutazione sono:
- le persone fisiche limitatamente alle operazioni non rientranti nell’esercizio d’impresa;
- le società semplici;
- le società di fatto che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali in quanto equiparate alle società semplici ex art.5, co.2, lett. b), Tuir;
- gli enti non commerciali;
- i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
Da
un punto di vista oggettivo per partecipazioni si intendono:
- azioni;
- quote di partecipazione al capitale sociale;
- diritti e titoli che danno diritto all’acquisto delle partecipazioni.
Esse
devono essere possedute al 1° luglio 2011 e, alla stessa data, non devono essere
negoziate in mercati regolamentati.
I termini per la rivalutazione
La
rivalutazione delle partecipazioni prevede l’obbligo di predisposizione e di
giuramento delle perizie di stima della società da parte di soggetti autorizzati
quali dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori e periti iscritti
alle Cciaa.
Il termine per la predisposizione ed il giuramento della
perizia è fissato al 30 giugno 2012.
- Si ricorda che se la perizia è a carico del possessore della partecipazione questi potrà portare tale spesa in aumento del costo o valore della partecipazione. Se invece tale costo viene sostenuto dalla società valutata questa potrà dedurlo dal reddito in 5 quote di pari importo a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.
L’imposta
sostitutiva, pari al 4% o al 2%, a seconda che si affranchi una partecipazione
qualificata o meno, deve essere versata non oltre il termine del 30 giugno 2012
(2 luglio 2012).
Il
versamento può avvenire in 3 rate annuali di pari importo, sulle quali si
applicheranno gli interessi legali nella misura del 3%.