giovedì 10 maggio 2012

scade al 30 giugno 2012 il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Con l’art.7, co.2, lett. da dd) a gg) del D.L. n.70 del 13 maggio 2011, convertito in legge con modificazioni, dall’art.1, co.1 L. n.106 del 12 luglio 2011, meglio noto come “decreto sviluppo”, il Legislatore ha riproposto la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni sociali e dei terreni detenuti non in regime di impresa.

Tali maggiori valori possono essere utilizzati dal contribuente in sede di determinazione dell’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art.67 Tuir.

Nel reintrodurre questa agevolazione il Legislatore ha previsto una importante novità: la possibilità, fino ad ora negata, di poter utilizzare l’imposta sostitutiva versata in una precedente rivalutazione in compensazione di quanto nuovamente dovuto.

I requisiti soggettivi e oggettivi
I soggetti che possono originare un reddito diverso e che quindi possono procedere alla rivalutazione sono:
  •  le persone fisiche limitatamente alle operazioni non rientranti nell’esercizio d’impresa;
  •  le società semplici;
  • le società di fatto che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali in quanto equiparate alle società semplici ex art.5, co.2, lett. b), Tuir;
  • gli enti non commerciali;
  •  i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Da un punto di vista oggettivo per partecipazioni si intendono:
  •   azioni;
  •   quote di partecipazione al capitale sociale;
  •   diritti e titoli che danno diritto all’acquisto delle partecipazioni.
Esse devono essere possedute al 1° luglio 2011 e, alla stessa data, non devono essere negoziate in mercati regolamentati.

I termini per la rivalutazione
La rivalutazione delle partecipazioni prevede l’obbligo di predisposizione e di giuramento delle perizie di stima della società da parte di soggetti autorizzati quali dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori e periti iscritti alle Cciaa. 

Il termine per la predisposizione ed il giuramento della perizia è fissato al 30 giugno 2012.


  •  Si ricorda che se la perizia è a carico del possessore della partecipazione questi potrà portare tale spesa in aumento del costo o valore della partecipazione. Se invece tale costo viene sostenuto dalla società valutata questa potrà dedurlo dal reddito in 5 quote di pari importo a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.
L’imposta sostitutiva, pari al 4% o al 2%, a seconda che si affranchi una partecipazione qualificata o meno, deve essere versata non oltre il termine del 30 giugno 2012 (2 luglio 2012).
Il versamento può avvenire in 3 rate annuali di pari importo, sulle quali si applicheranno gli interessi legali nella misura del 3%. 

IMU Prima Rata: importi e scadenze



Poiché i Comuni hanno tempo fino al 30 settembre per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’Imu, la prima rata (acconto) in scadenza il prossimo 18 giugno sarà pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno,calcolata con le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale, 0,76% per le altre unità immobiliari) e con le relative detrazioni. Il Governo inoltre si riserva la facoltà di modificare tutte le aliquote e le detrazioni con uno o più Dpcm, da emanare entro il 10 dicembre 2012.

Per il 2012 l’Imu si paga in due rate (art. 4 comma 5 lett. i) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):

  • la prima (acconto) in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione di 200 €, entro il 18.06 (in quanto il 16.6 cade di sabato). È possibile calcolare il periodo di possesso effettivo del primo semestre, nei casi in cui il periodo sia inferiore a sei mesi;
  • la seconda a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, entro il 17.12 (in quanto il 16.12 cade di domenica).

Per il 2012, l’Imu dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in tre rate (art. 4 comma 5 lett. i) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):

  • la prima entro il 18.06 (in quanto il 16.6 cade di sabato) e la seconda entro il 17.9 (in quanto il 16.9 cade di domenica) in misura pari ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione per l’abitazione principale;
  • la terza entro il 17.12 a saldo (in quanto il 16.12 cade di domenica) dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
Resta sempre la possibilità di effettuare il versamento in due rate, a giugno e a dicembre. 
Riprendendo l’esempio di prima, nel caso in cui si volesse versare l’acconto in due rate
• primo acconto a giugno 186,8/3= 62,27 (arrotondato 62,00 €); 
• secondo acconto a settembre 186,8/3= 62,27 (arrotondato 62,00 €). 

Per l’anno 2012 l’Imu sui fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni (di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del d.l. 201/2011) si paga in un’unica soluzione entro il 17 dicembre (art. 4 comma 5 lett. d) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012), in quanto la scadenza prevista per procedere all’accatastamento obbligatorio con attribuzione di rendita è il 30 novembre 2012 (procedura Docfa). 

I fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 9 comma 3-bis del D.l. 557/93) scontano l’Imu con l’aliquota ridotta dello 0,2%, e il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale è pari a “60”. Per i fabbricati ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, l’Imu è addirittura non dovuta.

Per l’anno 2012 l’Imu sui fabbricati rurali strumentali è versata in due rate (art. 4 comma 5 lett. d) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012): 
• la prima nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base; 
• la seconda a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata.