giovedì 18 luglio 2013

Ispezioni fiscali valide anche solo con la prima autorizzazione

Le ispezioni della Guardia di finanza sono valide anche se l’autorizzazione è stata rilasciata solo per il primo accesso, non rilevando il fatto che il secondo sopralluogo sia avvenuto a distanza di molto tempo. La fattispecie riguarda un caso risalente al 1994, ove, dopo varie ispezioni delle Fiamme  Gialle, era stato accertato un maggior reddito ed erano stati disconosciuti crediti posti in detrazione. La contribuente aveva subito contestato che il secondo accesso degli agenti era privo di autorizzazione, oltre ad essere avvenuto a molta distanza di tempo dal primo. In particolare la difesa aveva lamentato che gli accessi della Guardia di Finanza presso la sede società erano stati due a distanza di tempo l’uno dall’altro e che l’ordine di servizio utilizzato per il primo accesso non era valido anche per il secondo, non potendo tale atto avere durata illimitata. La sezione tributaria, respingendo il ricorso della contribuente, ha chiarito che l'art. 52 DPR n. 633/72 prevede per l'accesso dei verbalizzanti nella sede dell’impresa la necessità di una autorizzazione rilasciata dal capo dell'Ufficio da cui dipendono, ma non richiede che l'atto sia reiterato per ogni singolo accesso ispettivo, ben potendo essere la autorizzazione rilasciata in via preventiva per una pluralità di accesi ispettivi, quando, come nella fattispecie, l'effettuazione della verifica per la sua complessità richieda più di un atto di questo tipo, non venendo per questo meno la unitarietà complessiva della operazione, né potendosi ravvisare una lesione dei diritti di difesa del contribuente.

(Corte di cassazione, sentenza n. 17357 del 16 luglio 2013)