Le ispezioni
della Guardia di finanza sono valide anche se l’autorizzazione è stata
rilasciata solo per il primo accesso, non rilevando il fatto che
il secondo sopralluogo sia avvenuto a distanza di molto tempo. La fattispecie riguarda un caso risalente al 1994, ove, dopo
varie ispezioni delle Fiamme Gialle, era
stato accertato un maggior reddito ed erano stati disconosciuti crediti posti
in detrazione. La contribuente aveva subito contestato che il secondo accesso
degli agenti era privo di autorizzazione, oltre ad essere avvenuto a molta distanza di
tempo dal primo. In particolare la difesa
aveva lamentato che gli accessi della Guardia di Finanza presso la sede società
erano stati due a distanza di tempo l’uno dall’altro e che l’ordine di servizio
utilizzato per il primo accesso non era valido anche per il secondo, non
potendo tale atto avere durata illimitata. La
sezione tributaria, respingendo il ricorso della contribuente, ha chiarito
che l'art. 52 DPR n. 633/72 prevede per l'accesso dei verbalizzanti nella sede
dell’impresa la necessità di una autorizzazione rilasciata dal capo
dell'Ufficio da cui dipendono, ma non richiede che l'atto sia reiterato per
ogni singolo accesso ispettivo, ben potendo essere la autorizzazione rilasciata
in via preventiva per una pluralità di accesi ispettivi, quando, come nella
fattispecie, l'effettuazione della verifica per la sua complessità richieda più
di un atto di questo tipo, non venendo per questo meno la unitarietà
complessiva della operazione, né potendosi ravvisare una lesione dei diritti di
difesa del contribuente.
(Corte di cassazione, sentenza n. 17357 del 16 luglio 2013)