venerdì 17 luglio 2015

Prelievi bancari: sanzioni in vista con la riforma fiscale

Lo schema di decreto legge sulla revisione del sistema sanzionatorio fiscale aggiunge (art.15) un comma 7 bis all'art. 11 del dlgs 471/97, il quale dispone che «La mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate o degli importi riscossi nell'ambito dei rapporti e delle operazioni di cui all'artico 32, primo comma n. 2 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è punita con sanzione dal 10 al 50% delle predette somme, salvo che non risultino dalle scritture contabili».

La norma risulta in palese contrasto con la recente pronuncia della consulta, che aveva colpito l'art. 32 del DPR 600/73 in merito alla presunzione legale riguardante i prelievi dei professionisti, che venivano considerati ricavi qualora privi di giustificativo. Ora la nuova norma convertirebbe la presunzione in sanzione, ma restano sempre rilevanti dubbi di costituzionalità.

Si attendono ulteriori sviluppi durante l'iter di approvazione del decreto.

mercoledì 8 luglio 2015

Rimborsi IVA: nuovi modelli di polizza e fideiussione bancaria

È stato approvato il nuovo modello di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria per i rimborsi Iva. Le modifiche apportate eliminano dall’ammontare da garantire per l’esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata gli interessi per il ritardo nell’esecuzione dei rimborsi. Con lo stesso provvedimento viene ritoccato, di conseguenza, anche il modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato, con riferimento al computo degli interessi ai fini del calcolo dell’ammontare garantito. I vecchi modelli, approvati rispettivamente con i provvedimenti del 10 giugno 2004 e del 30 dicembre 2014, possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2015.

730/2015: proroga al fotofinish

Come oramai consuetudine l'Agenzia delle Entrate, a ridosso della scadenza, o meglio il giorno stesso, ha chiarito con la circolare nr. 26/E di ieri 7 luglio 2015 che i contribuenti che non hanno ancora presentato il modello 730 precompilato potranno farlo anche online fino al prossimo 23 luglio, utilizzando l’applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
La proroga, che aveva già interessato professionisti e CAF, a patto che avessero già inviato almeno l'80% dei 730/2015, è stata pertanto estesa anche ai modelli inviati direttamente dal contribuente.

martedì 7 luglio 2015

Co.co.pro. abrogate dal 25 Giugno 2015

Con l'entrata in vigore del c.d. Jobs Act (D.lgs. 81/2015) dal 25 giugno 2015 è stata abrogata la disciplina dei contratti di collaborazione a progetto, recata dagli articoli da 61 a 69-bis del D.lgs. 276/03, pertanto da tale data non è più possibile stipulare tale tipologia di contratto. Per i contratti in essere continua ad applicarsi, fino alla loro scadenza, la disciplina abrogata.

Dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione verrà applicata la disciplina del lavoro subordinato.

Nel frattempo i contratti di collaborazione siglati dal 25 giugno 2015 al 1° gennaio 2016 non saranno soggetti a tale disposizione, ma la coordinazione - pur in assenza del progetto - non dovrà dissimulare forme di subordinazione, pena la riqualificazione del rapporto.

Buoni pasto elettronici non imponibili fino a 7€

Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015 dal 1° luglio 2015 sono escluse dal reddito di lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa sotto forma di buoni pasto elettronici fino all’importo di 7 euro. Per i buoni pasto cartacei resta fermo il limite di 5,29 euro. L’importo dei buoni pasto che eccede i suddetti limiti concorre a formare il reddito di lavoro dipendente.                                 

Operativo l’Accordo per il credito 2015

L’Abi ha fornito ulteriori chiarimenti sull’Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017. In particolare, è stato pubblicato al link https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese il modulo di domanda relativo all’iniziativa “Imprese in Ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti. L’istituto di credito aderente valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e, in base alla tempistica prevista dal Punto 3.3 dell’Accordo, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta. Potrà essere richiesta la presentazione di elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale etc.).

(Associazione Bancaria Italiana, Circolare n.1487, 12/06/2015)

Il blog si rinnova!

Buona giornata e ben ritrovati!
Dopo qualche mese di inattività, e superate le scadenze fiscali, il blog del Commercialista si rinnova e si riorganizza.
Da oggi ripendono le pubblicazioni di notizie giornaliere, e nelle prossime settimane verranno introdotte alcune sezioni e rubriche settimanali specifiche.
Stay tuned!

martedì 25 marzo 2014

Tagli ai crediti d'imposta retroattivi al 1° gennaio 2014

Con la pubblicazione, sulla «Gazzetta Ufficiale» 67 del 21 marzo, del Dpcm del 20 febbraio, prendono il via i tagli alle c.d. tax expenditures, ovvero i crediti d'imposta.

Il provvedimento  ha stabilito che, delle 18 agevolazioni su cui intervenire, elencate dal comma 577, cinque saranno ridotte già da quest'anno. Sono quelle riservate a:

- esercenti dei cinema;

- personale imbarcato sulle navi iscritte al Registro  internazionale;

- nuove imprese avviate da persone fisiche e nuove attività di lavoro autonomo con tutoraggio fiscale (legge 388/2000);

- tassisti e conducenti di motoscafi-taxi per compensare le accise sui carburanti;

- rivenditori di veicoli elettrici e a gas e di bici a pedalata assistita e installatori di impianti a gas, per recuperare gli incentivi statali erogati alla clientela.

I tagli valgono per i crediti relativi alle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2014.

martedì 6 agosto 2013

Beni in godimento ai soci e finanziamenti soci: doppia comunicazione

L'agenzia delle Entrate detta le regole per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci e per quella dei finanziamenti erogati da questi ultimi. Con due provvedimenti pubblicati ieri arrivano i chiarimenti tanto attesi da professionisti ed imprese, con una duplicazione, però delle comunicazioni. Dovranno, infatti, essere effettuati due distinti invii, anche se utilizzando lo stesso tracciato record: uno per i beni, l'altro per i finanziamenti.
Esclusi i beni assegnati ad amministratori, soci-dipendenti o lavoratori autonomi con tassazione del benefit, come pure i beni utilizzati dall'imprenditore individuale. 
Per i finanziamenti dei soci rilevano solo quelli effettuati da persone fisiche e per importi complessivamente non inferiori a 3.600 euro. Si considerano solo i finanziamenti e capitalizzazioni effettuati nel 2012. 
Si parte il 12 dicembre 2013 con la dichiarazione relativa al 2012.

rif.ti: 
Provv. Prot. n. 2013/94902 del 2/8/2013
Provv. Prot. n. 2013/94904 del 2/8/2013



giovedì 18 luglio 2013

Ispezioni fiscali valide anche solo con la prima autorizzazione

Le ispezioni della Guardia di finanza sono valide anche se l’autorizzazione è stata rilasciata solo per il primo accesso, non rilevando il fatto che il secondo sopralluogo sia avvenuto a distanza di molto tempo. La fattispecie riguarda un caso risalente al 1994, ove, dopo varie ispezioni delle Fiamme  Gialle, era stato accertato un maggior reddito ed erano stati disconosciuti crediti posti in detrazione. La contribuente aveva subito contestato che il secondo accesso degli agenti era privo di autorizzazione, oltre ad essere avvenuto a molta distanza di tempo dal primo. In particolare la difesa aveva lamentato che gli accessi della Guardia di Finanza presso la sede società erano stati due a distanza di tempo l’uno dall’altro e che l’ordine di servizio utilizzato per il primo accesso non era valido anche per il secondo, non potendo tale atto avere durata illimitata. La sezione tributaria, respingendo il ricorso della contribuente, ha chiarito che l'art. 52 DPR n. 633/72 prevede per l'accesso dei verbalizzanti nella sede dell’impresa la necessità di una autorizzazione rilasciata dal capo dell'Ufficio da cui dipendono, ma non richiede che l'atto sia reiterato per ogni singolo accesso ispettivo, ben potendo essere la autorizzazione rilasciata in via preventiva per una pluralità di accesi ispettivi, quando, come nella fattispecie, l'effettuazione della verifica per la sua complessità richieda più di un atto di questo tipo, non venendo per questo meno la unitarietà complessiva della operazione, né potendosi ravvisare una lesione dei diritti di difesa del contribuente.

(Corte di cassazione, sentenza n. 17357 del 16 luglio 2013)

venerdì 15 febbraio 2013

Pillole 730 e Unico/PF: spese iscrizione palestra

Domanda. Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa 
per il tipo di ginnastica effettuata é da considerare spesa sanitaria in quanto 
l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della  propria patologia. Si 
chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali 
siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività 
motoria.

Risposta. La  spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa 
sanitaria ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche 
se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività 
motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo  di prevenzione o 
terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e 
non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.

(fonte: Agenzia delle Entrate, circolare nr.19/E del 1° giugno 2012)

giovedì 17 gennaio 2013

Studi di settore: la valenza del preventivo contraddittorio obbligatorio


La Corte di Cassazione con la sentenza n.23070 del 14 dicembre 2012 ha confermato il proprio orientamento (ex plurimis S.U. n.26635/09, n.12558/10 e n.12428/11) in tema di accertamenti standardizzati da parametri o studi di settore, in base alla quale la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Tuttavia, l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova del contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio, in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standard”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.

Pubblicate le tariffe per i costi chilometrici e la gestione dei fringe benefits


Con un comunicato dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Aci, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2013, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del fringe benefit del dipendente a cui danno luogo. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2013.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato, G.U. n.297 del 21/12/2012 S.O. n.211)

Entro il 30 giugno 2013 obbligo di adozione della PEC anche per le imprese individuali


Dopo che il D.L. n.185/08 ha obbligato le imprese costituite in forma societaria a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicarlo al Registro delle Imprese, la Legge n.221/12 ha previsto che le imprese individuali già iscritte ed attive, non soggette a procedure concorsuali, debbano depositare il proprio indirizzo PEC presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente entro il termine ultimo del 30 giugno 2013. La pratica di deposito della PEC è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria. Si fa presente che la PEC è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento tradizionale (assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti).
 (Legge n.221/2012 di conversione del D.L. n.179/2012, G.U. n.294 del 18/12/2012)

Moratoria ABI: Proroga del termine di presentazione delle domande al 31 marzo 2013


L’Associazione Bancaria Italiana ha reso nota la proroga al prossimo 31 marzo 2013 per la presentazione delle domande alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” dello scorso 28 febbraio 2012. La moratoria prevede:
* la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare o mobiliare, a condizione che i contratti di mutuo o leasing non abbiano già fruito della moratoria prevista dall’Avviso del 3 agosto 2009;
* l’allungamento della durata dei contratti di mutuo, a condizione che tali contratti non abbiano già fruito dell’allungamento previsto dall’accordo del 16 febbraio 2011;
* l’allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni.
Le domande dovevano essere presentate obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2012: vengono concessi tre mesi in più di tempo, pur non variando le tipologie di contratti che possono essere oggetto di tali iniziative (per quanto riguarda i contratti di mutuo e di leasing solamente quelli già in ammortamento alla data del 28 febbraio 2012). Le imprese interessate sono quelle piccole e medie di tutti i settori che operano in Italia. Al link:
http://www.abi.it/Documents/Elenco%20delle%20banche%20aderenti/Accordo%20PMI%2028%20febbraio%20SENZA%20DATA-%20Adesioni%2028%20novembre.pdf è disponibile l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti.
 (Associazione Bancaria Italiana, Comunicato stampa, 21/12/2012)

lunedì 10 settembre 2012

Impianti fotovoltaici dei condomini

In caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di un condominio con potenza nominale superiore ai 20 kw o inferiore a detto limite ma con cessione alla rete dell'energia elettrica eccedente quella autoconsumata, si è in presenza di una società di fatto esercente attività commerciale che, come tale, dovrà procedere all'emissione della fattura GSE (Gestore Servizi Energetici) in relazione all'energia immessa in rete e non autoconsumata. Di converso, il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di acconto cui all'art.28 del DPR n.600/73 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete. (rif. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.84, 10/08/2012)

giovedì 10 maggio 2012

scade al 30 giugno 2012 il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Con l’art.7, co.2, lett. da dd) a gg) del D.L. n.70 del 13 maggio 2011, convertito in legge con modificazioni, dall’art.1, co.1 L. n.106 del 12 luglio 2011, meglio noto come “decreto sviluppo”, il Legislatore ha riproposto la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni sociali e dei terreni detenuti non in regime di impresa.

Tali maggiori valori possono essere utilizzati dal contribuente in sede di determinazione dell’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art.67 Tuir.

Nel reintrodurre questa agevolazione il Legislatore ha previsto una importante novità: la possibilità, fino ad ora negata, di poter utilizzare l’imposta sostitutiva versata in una precedente rivalutazione in compensazione di quanto nuovamente dovuto.

I requisiti soggettivi e oggettivi
I soggetti che possono originare un reddito diverso e che quindi possono procedere alla rivalutazione sono:
  •  le persone fisiche limitatamente alle operazioni non rientranti nell’esercizio d’impresa;
  •  le società semplici;
  • le società di fatto che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali in quanto equiparate alle società semplici ex art.5, co.2, lett. b), Tuir;
  • gli enti non commerciali;
  •  i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Da un punto di vista oggettivo per partecipazioni si intendono:
  •   azioni;
  •   quote di partecipazione al capitale sociale;
  •   diritti e titoli che danno diritto all’acquisto delle partecipazioni.
Esse devono essere possedute al 1° luglio 2011 e, alla stessa data, non devono essere negoziate in mercati regolamentati.

I termini per la rivalutazione
La rivalutazione delle partecipazioni prevede l’obbligo di predisposizione e di giuramento delle perizie di stima della società da parte di soggetti autorizzati quali dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori e periti iscritti alle Cciaa. 

Il termine per la predisposizione ed il giuramento della perizia è fissato al 30 giugno 2012.


  •  Si ricorda che se la perizia è a carico del possessore della partecipazione questi potrà portare tale spesa in aumento del costo o valore della partecipazione. Se invece tale costo viene sostenuto dalla società valutata questa potrà dedurlo dal reddito in 5 quote di pari importo a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.
L’imposta sostitutiva, pari al 4% o al 2%, a seconda che si affranchi una partecipazione qualificata o meno, deve essere versata non oltre il termine del 30 giugno 2012 (2 luglio 2012).
Il versamento può avvenire in 3 rate annuali di pari importo, sulle quali si applicheranno gli interessi legali nella misura del 3%. 

IMU Prima Rata: importi e scadenze



Poiché i Comuni hanno tempo fino al 30 settembre per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’Imu, la prima rata (acconto) in scadenza il prossimo 18 giugno sarà pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno,calcolata con le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale, 0,76% per le altre unità immobiliari) e con le relative detrazioni. Il Governo inoltre si riserva la facoltà di modificare tutte le aliquote e le detrazioni con uno o più Dpcm, da emanare entro il 10 dicembre 2012.

Per il 2012 l’Imu si paga in due rate (art. 4 comma 5 lett. i) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):

  • la prima (acconto) in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione di 200 €, entro il 18.06 (in quanto il 16.6 cade di sabato). È possibile calcolare il periodo di possesso effettivo del primo semestre, nei casi in cui il periodo sia inferiore a sei mesi;
  • la seconda a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, entro il 17.12 (in quanto il 16.12 cade di domenica).

Per il 2012, l’Imu dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in tre rate (art. 4 comma 5 lett. i) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):

  • la prima entro il 18.06 (in quanto il 16.6 cade di sabato) e la seconda entro il 17.9 (in quanto il 16.9 cade di domenica) in misura pari ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione per l’abitazione principale;
  • la terza entro il 17.12 a saldo (in quanto il 16.12 cade di domenica) dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
Resta sempre la possibilità di effettuare il versamento in due rate, a giugno e a dicembre. 
Riprendendo l’esempio di prima, nel caso in cui si volesse versare l’acconto in due rate: 
• primo acconto a giugno 186,8/3= 62,27 (arrotondato 62,00 €); 
• secondo acconto a settembre 186,8/3= 62,27 (arrotondato 62,00 €). 

Per l’anno 2012 l’Imu sui fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni (di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del d.l. 201/2011) si paga in un’unica soluzione entro il 17 dicembre (art. 4 comma 5 lett. d) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012), in quanto la scadenza prevista per procedere all’accatastamento obbligatorio con attribuzione di rendita è il 30 novembre 2012 (procedura Docfa). 

I fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 9 comma 3-bis del D.l. 557/93) scontano l’Imu con l’aliquota ridotta dello 0,2%, e il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale è pari a “60”. Per i fabbricati ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, l’Imu è addirittura non dovuta.

Per l’anno 2012 l’Imu sui fabbricati rurali strumentali è versata in due rate (art. 4 comma 5 lett. d) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012): 
• la prima nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base; 
• la seconda a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. 

lunedì 16 gennaio 2012

Spesometro per società di leasing e noleggio

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti delle associazioni di categoria, ha fornito indicazioni sull'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, che riguardano in particolare società di leasing e noleggio a lungo e breve termine.
Per effetto combinato del Provvedimento 22 dicembre 2010 e del Provvedimento 21 novembre 2011 le società di leasing risultano esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti IVA in quanto già tenute all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale esonero, disposto col solo fine di evitare una duplicazione di adempimenti, ha natura esclusivamente soggettiva e quindi non si applica nei confronti dei soggetti utilizzatori in leasing o in noleggio.
L'Agenzia inoltre ha precisato che per i contratti stipulati nel 2010 e nel periodo 1 gennaio 2011- 21 novembre 2011 deve essere effettuata la comunicazione relativa allo spesometro entro il 31 gennaio oppure il 30 aprile 2012; per i contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011 invece si effettuerà la comunicazione all'anagrafe tributaria entro il 30 giugno 2012.

(Comunicato Agenzia Entrate 22 dicembre 2011)

mercoledì 11 gennaio 2012

Credito IVA annuale 2011


Fino all'importo 10.000 euro, il credito Iva annuale 2011 potrà essere utilizzato già dal 16.01.2012, purché non vi siano cartelle di pagamento né accertamenti esecutivi di importo superiore a 1.500 euro con termine di pagamento scaduto.

Ai sensi del D.L. n. 78/2009, art. 10, la compensazione orizzontale dei crediti Iva per importi superiori a 10.000 annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o, per i crediti trimestrali, dell'istanza modello TR) da cui il credito emerge, mediante il canale telematico.