venerdì 21 gennaio 2011

Novità fiscali del 21 gennaio 2011

IVA
Per la messa a disposizione temporanea di stand fieristici vale il luogo di esecuzione
Secondo l'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia CE, la messa a disposizione temporanea degli espositori di stand fieristici è una prestazione accessoria alle attività fieristiche e di esposizione rientrante nella previsione dell'art. 52, lettera a), direttiva n. 112/2006. Ne consegue che il luogo di imposizione ai fini IVA di tali attività è quello in cui le stesse sono materialmente eseguite.
(Conclusione Avvocatura generale presso la Corte di giustizia 13/01/2011)

Dichiarazione dei redditi
Il reato di omessa presentazione si consuma 90 giorni dopo la scadenza
E' da tale data che inizia a decorrere il termine di prescrizione. Lo ha precisato, dichiarando estinto il reato, la Terza sezione penale della Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1549 del 19 gennaio 2011: la data di consumazione del reato di omessa dichiarazione, ai sensi dell'art. 5, D.Lgs. n. 74/2000, è fissata 90 giorni dopo la scadenza del termine per presentare la dichiarazione; solo da questa data inizia a decorrere la prescrizione.
(Cassazione penale Sentenza 19/01/2011, n. 1549)


Notifica degli avvisi di accertamento
Avviso di accertamento rifiutato dal socio di maggioranza nella sede sociale
La Corte di Cassazione ha esaminato la questione se sia regolare la notificazione dell'avviso di accertamento nella sede sociale di una società di capitali, qualora sia intervenuto il rifiuto a ricevere l'atto da parte del socio di maggioranza che non sia legale rappresentante nè incaricato ad hoc.
(Cassazione civile Sentenza 12/11/2010, n. 22993)

Processo tributario
Senza ufficiale giudiziario il deposito del ricorso ricade sull'appellante
La Consulta ha rigettato le questioni inerenti la legittimità costituzionale della disposizione che impone al ricorrente in appello il deposito di copia del ricorso presso la segreteria del giudice che ha emesso la sentenza impugnata nel caso di notificazione effettuata senza il tramite dell'UNEP. Si tratta, in particolare, dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, nella parte in cui stabilisce che "ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena di inammissibilità, depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata".
(Sentenza Corte Costituzionale 20/01/2011, n. 17)

Redditometro
I limiti per l'applicazione retroattiva dei criteri presuntivi
I coefficienti presuntivi possono essere utilizzati anche per accertare anni antecedenti alla loro individuazione, senza che si configurino violazioni della riserva di legge in materia impositiva o del principio di irretroattività della legge.
(Cassazione civile Sentenza 30/12/2010, n. 26437)

Compensazioni a rischio in presenza di ruoli

In attesa della circolare esplicativa e del decreto ministeriale che consente la compensazione dei ruoli scaduti con i debiti erariali è opportuno porre particolare attenzione all'utilizzo di crediti in compensazione nel modello F24. In particolare, vanno sottolineate le difficoltà operative che le nuove regole introdotte con decorrenza “1° gennaio 2011”, unite con le modiche precedenti (art. 10 D.L. 78/2009 e D.L. n. 185/2008) comportano sui contribuenti e sull’attività degli studi professionali. In tale incertezza l’unico strumento che sembra poter dare un minimo di sicurezza è il cd “cassetto fiscale Equitalia” che permette di dare certezza, almeno sull’esistenza e sullo stato di fatto dei debiti erariali scaduti a carico del contribuente.

giovedì 20 gennaio 2011

Novità fiscali del 20 gennaio 2011

Contenzioso tributario
Anche il bollettino c/c postale tra gli atti impugnabili
Secondo quanto emerso nella sentenza della Cassazione n. 25591 depositata il 17 dicembre 2010, è un atto impositivo soggetto ad impugnazione anche il bollettino di conto corrente postale che indica espressamente l'importo da pagare e che costituisce l'unico atto di imposizione ricevuto dalla società contribuente in relazione all'imposta sulla pubblicità.
(Sentenza Cassazione tributaria 17/12/2010, n. 25591)

ICI
Fabbricati rurali esenti solo se accatastati nelle categorie A/6 o D/10
La ruralità, cui consegue l'esenzione dall'ICI, può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nelle categorie A/6 ovvero D/10, a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
E' quanto emerso nel corso del question time di mercoledì 19 gennaio 2011, n. 5-04067, che conferma le ripetute affermazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione sull'argomento.
(Interrogazione Camera dei deputati 19/01/2011, n. 5-04067 - Commissione finanze)

Ai fini del bonus prima casa
L'agibilità riguarda l'intero fabbricato e non solo una sua parte
La sezione XXXIII della CTP di Roma, con la sentenza del 12 gennaio 2011, n. 1, ha deciso che l'agibilità riguarda l'intero fabbricato e non soltanto una sua parte: pertanto, anche il piano interrato (che in una villa su tre livelli ha una sua destinazione abitativa specifica, in quanto abitualmente utilizzato come ambiente dedicato all'intrattenimento) rientra nel calcolo della superficie utile totale ai fini della spettanza o meno del bonus prima casa.
(Sentenza Commissione tributaria provinciale Roma 12/01/2011, n. 1)

Imposte sui redditi
Valute estere: il cambio di dicembre 2010
E' stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di dicembre 2010, ai sensi dell'art. 110, comma 9, D.P.R. n. 917/1986.
(Provvedimento Agenzia delle Entrate 19/01/2011)

Paesi black list
Per la deducibilità dei costi l'onere della prova grava sul contribuente
Per poter dedurre i costi sostenuti per operazioni intercorse con fornitori localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata, il contribuente deve dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'articolo 110, comma 11, TUIR. È questa la conclusione fornita dalla Suprema Corte nella sentenza n. 26298 del 29 dicembre scorso, intervenendo a favore dell'Amministrazione finanziaria in tema di onere della prova in materia di costi black list.
(Cassazione tributaria Sentenza 29/12/2010, n. 26298)

Cassazione: soci responsabili per indebite compensazioni Iva della società

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 662 del 13 gennaio, ha stabilito che per l’indebita compensazione dell’Iva dell’azienda sono penalmente responsabili tutti i soci “consapevoli” e non solo l’amministratore e, di conseguenza, a  tutti i concorrenti del reato tributario possono essere sequestrati beni personali. La Suprema corte ha, infatti, affermato che: 

  1. i soci sono corresponsabili con l’amministratore del reato di indebita compensazione Iva;
  2. i beni personali dei soci e degli amministratori possono essere sequestrati. 

In particolare, la Corte ha chiarito, in primo luogo, che è vero che il sequestro preventivo può essere disposto unicamente per il reato di cui all’articolo 10-quater del Dlgs 74/2000, non potendo discendere dall’articolo 10 conseguenze pregiudizievoli per l’erario (la misura costituisce, infatti, una forma di riscossione pubblica a compensazione di prelievi illeciti e assume carattere preminentemente sanzionatorio) che giustifichino una pretesa tutelabile con siffatta misura cautelare, ma è anche vero che - nella fattispecie - il sequestro disposto nei confronti del socio trova fondamento nell’ulteriore contestazione dell’articolo 10-quater. Inoltre, la Corte rettifica anche l’affermazione secondo cui, per i reati tributari in questione, non sarebbe configurabile il concorso di persone ex articolo 110 cp, considerando che, se il linea di principio  il reato previsto dall’articolo 10-quater viene commesso in via principale dagli amministratori nella qualità di responsabili degli oneri tributari della società, ciò non esclude però che alla commissione di questo reato possano concorrere altri soggetti qualificati, “la cui co-responsabilita può trovare fondamento in condotte consapevoli che rispondano ai requisiti fissati in via generale dall'art.110 c.p.”.

mercoledì 19 gennaio 2011

La cedolare secca sulle locazioni: le ipotesi di modifica

 Il Consiglio dei ministri sta apportando delle correzioni allo schema di decreto legislativo varato lo scorso 4 agosto 2010 relativo alle locazioni di immobili. Secondo le modifiche in arrivo, la cedolare secca sarà pari al:

  • 23% per i contratti di locazione a canone libero
  • 20% per i contratti di locazione a canone concordato.
 Si prospetta anche l’inserimento di nuove detrazioni per le locazioni aventi ad oggetto inquilini composti da famiglie con figli a carico.

L’imposta cedolare secca si applicherà solo per i soggetti persone fisiche e per immobili abitativi. Sono esclusi perciò i lavoratori autonomi, gli imprenditori  e le società che affittano case o uffici o negozi e simili. La nuova imposta cedolare secca sugli affitti assorbirà l’Irpef e le relative addizionali regionali e comunali, e si pagherà, al pari dell’Irpef, a saldo il 16 giugno o il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% (salvo eventuali proroghe) e l’acconto si pagherà entro la fine di novembre. Sarà possibile assoggettare alla cedolare secca tutti gli immobili ad uso abitativo, appartamenti abitazioni, case accatastate come A1 ad A11 escluso A10 uso ufficio e anche per i contratti per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.