mercoledì 11 gennaio 2012

Credito IVA annuale 2011


Fino all'importo 10.000 euro, il credito Iva annuale 2011 potrà essere utilizzato già dal 16.01.2012, purché non vi siano cartelle di pagamento né accertamenti esecutivi di importo superiore a 1.500 euro con termine di pagamento scaduto.

Ai sensi del D.L. n. 78/2009, art. 10, la compensazione orizzontale dei crediti Iva per importi superiori a 10.000 annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o, per i crediti trimestrali, dell'istanza modello TR) da cui il credito emerge, mediante il canale telematico.

Diritto annuale CCIAA 2012

Gli importi del diritto annuale dovuto dalle aziende iscritte nel Registro delle Imprese, per il 2012, non subirà modifiche (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 27.12.2011). Le imprese iscritte al 1.01.2012 dovranno versarlo entro il termine del 1° acconto delle imposte sui redditi. Le imprese che si iscrivono nel corso del 2012 devono effettuare il versamento del diritto annuale entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione, che coincide con l'invio della pratica al Registro delle Imprese. Gli importi fissi dovute dalle nuove imprese del 2012 sono i seguenti:
  • società semplici agricole 100 euro;
  • società semplici non agricole 200 euro;
  • società tra avvocati 200 euro;
  • altre società e consorzi 200 euro;
  • imprese individuali (piccoli imprenditori) 88 euro;
  • imprese individuali (grandi imprenditori) 200 euro;
  • organismi iscritti nel Rea (quali associazioni, fondazioni, ecc.) 30 euro.

Studi di settore - novità nella "manovra Monti"

Previsti benefici a favore di chi è congruo e coerente rispetto a Ge.ri.co, nel rispetto della corretta compilazione del modello dei dati contabili ed extracontabili. Ciò premesso, non vi è completa chiarezza sulle tipologie di infedeltà che fanno perdere il trattamento “agevolato”. In altri termini, occorre eliminare i dubbi sulla natura delle infedeltà, ossia quali potranno essere sanzionate. I vantaggi previsti sono i seguenti:
  • impossibilità di eseguire le rettifiche analitico induttive, di cui all’art. 39, c. 1, lett. d) Dpr n. 600/1973;
  • necessità di un maggiore disallineamento (1/3, anziché 1/5) tra quanto dichiarato e quanto accertato in forma sintetica;
  • riduzione di un anno della decadenza dell'azione di accertamento (31.12. del 3° anno successivo – anziché del 4° – a quello di presentazione della dichiarazione).

Imposta di bollo sui capitali scudati

Previsto per il 16.02.2012 il termine per il versamento della nuova imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione. Sul punto vi sono alcuni dubbi da chiarire e per i quali occorrere uno specifico intervento dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, in base alla lettura dell’art. 19, commi 6 e 8 della manovra Monti, la nuova imposta non dovrebbe colpire indistintamente tutte le diverse fattispecie oggettive di emersione: al riguardo, il comma 6 si occupa delle sole "attività finanziarie" (mentre l'emersione era diretta a qualsiasi tipo di attività detenuta illegalmente all'estero); inol tre, sia il comma 8 sia il comma 12 parlano di "attività segretate" e di rapporti di deposito accesi in regime di segretazione in conseguenza della procedura di emersione.

In proposito, non è semplice reperire fisicamente la dichiarazione originaria di emersione, sia per il quantitativo di moduli sia per la possibile illeggibilità dell'esemplare in possesso. Infine, l'eventualità di dover risalire al modulo è conflittuale con il chiaro riferimento alla segretazione (riconducibile al solo intermediario con cui il rapporto è attualmente intrattenuto e che può differire dall'originario intermediario presso cui l'operazione di emersione si era perfezionata e che conserva la dichiarazione).

Dichiarazione IRAP emendabile

Secondo la Cassazione, il contribuente che compila i quadri della dichiarazione dei redditi relativi all’Irap, se ritiene di non essere tenuto al pagamento dell’imposta, può omettere il versamento e impugnare la cartella che gli è stata notificata. Infatti, l’errore commesso dal dichiarante è, in linea di principio, sempre emendabile, dato che la dichiarazione non ha natura negoziale di atto dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.