martedì 7 luglio 2015

Operativo l’Accordo per il credito 2015

L’Abi ha fornito ulteriori chiarimenti sull’Accordo per il Credito 2015, che sarà in vigore fino al 31 dicembre 2017. In particolare, è stato pubblicato al link https://www.abi.it/Pagine/Mercati/Crediti/Credito-alle-imprese/Accordi-per-il-credito/Accordo-per-il-credito-2015.aspx?LinkFrom=Imprese il modulo di domanda relativo all’iniziativa “Imprese in Ripresa” in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti. L’istituto di credito aderente valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure e, in base alla tempistica prevista dal Punto 3.3 dell’Accordo, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, fornirà una risposta. Potrà essere richiesta la presentazione di elementi che evidenzino prospettive di sviluppo o di continuità aziendale (ad esempio portafoglio ordini, business plan, piani di ristrutturazione aziendale etc.).

(Associazione Bancaria Italiana, Circolare n.1487, 12/06/2015)

Il blog si rinnova!

Buona giornata e ben ritrovati!
Dopo qualche mese di inattività, e superate le scadenze fiscali, il blog del Commercialista si rinnova e si riorganizza.
Da oggi ripendono le pubblicazioni di notizie giornaliere, e nelle prossime settimane verranno introdotte alcune sezioni e rubriche settimanali specifiche.
Stay tuned!

martedì 25 marzo 2014

Tagli ai crediti d'imposta retroattivi al 1° gennaio 2014

Con la pubblicazione, sulla «Gazzetta Ufficiale» 67 del 21 marzo, del Dpcm del 20 febbraio, prendono il via i tagli alle c.d. tax expenditures, ovvero i crediti d'imposta.

Il provvedimento  ha stabilito che, delle 18 agevolazioni su cui intervenire, elencate dal comma 577, cinque saranno ridotte già da quest'anno. Sono quelle riservate a:

- esercenti dei cinema;

- personale imbarcato sulle navi iscritte al Registro  internazionale;

- nuove imprese avviate da persone fisiche e nuove attività di lavoro autonomo con tutoraggio fiscale (legge 388/2000);

- tassisti e conducenti di motoscafi-taxi per compensare le accise sui carburanti;

- rivenditori di veicoli elettrici e a gas e di bici a pedalata assistita e installatori di impianti a gas, per recuperare gli incentivi statali erogati alla clientela.

I tagli valgono per i crediti relativi alle operazioni realizzate dal 1° gennaio 2014.

martedì 6 agosto 2013

Beni in godimento ai soci e finanziamenti soci: doppia comunicazione

L'agenzia delle Entrate detta le regole per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci e per quella dei finanziamenti erogati da questi ultimi. Con due provvedimenti pubblicati ieri arrivano i chiarimenti tanto attesi da professionisti ed imprese, con una duplicazione, però delle comunicazioni. Dovranno, infatti, essere effettuati due distinti invii, anche se utilizzando lo stesso tracciato record: uno per i beni, l'altro per i finanziamenti.
Esclusi i beni assegnati ad amministratori, soci-dipendenti o lavoratori autonomi con tassazione del benefit, come pure i beni utilizzati dall'imprenditore individuale. 
Per i finanziamenti dei soci rilevano solo quelli effettuati da persone fisiche e per importi complessivamente non inferiori a 3.600 euro. Si considerano solo i finanziamenti e capitalizzazioni effettuati nel 2012. 
Si parte il 12 dicembre 2013 con la dichiarazione relativa al 2012.

rif.ti: 
Provv. Prot. n. 2013/94902 del 2/8/2013
Provv. Prot. n. 2013/94904 del 2/8/2013



giovedì 18 luglio 2013

Ispezioni fiscali valide anche solo con la prima autorizzazione

Le ispezioni della Guardia di finanza sono valide anche se l’autorizzazione è stata rilasciata solo per il primo accesso, non rilevando il fatto che il secondo sopralluogo sia avvenuto a distanza di molto tempo. La fattispecie riguarda un caso risalente al 1994, ove, dopo varie ispezioni delle Fiamme  Gialle, era stato accertato un maggior reddito ed erano stati disconosciuti crediti posti in detrazione. La contribuente aveva subito contestato che il secondo accesso degli agenti era privo di autorizzazione, oltre ad essere avvenuto a molta distanza di tempo dal primo. In particolare la difesa aveva lamentato che gli accessi della Guardia di Finanza presso la sede società erano stati due a distanza di tempo l’uno dall’altro e che l’ordine di servizio utilizzato per il primo accesso non era valido anche per il secondo, non potendo tale atto avere durata illimitata. La sezione tributaria, respingendo il ricorso della contribuente, ha chiarito che l'art. 52 DPR n. 633/72 prevede per l'accesso dei verbalizzanti nella sede dell’impresa la necessità di una autorizzazione rilasciata dal capo dell'Ufficio da cui dipendono, ma non richiede che l'atto sia reiterato per ogni singolo accesso ispettivo, ben potendo essere la autorizzazione rilasciata in via preventiva per una pluralità di accesi ispettivi, quando, come nella fattispecie, l'effettuazione della verifica per la sua complessità richieda più di un atto di questo tipo, non venendo per questo meno la unitarietà complessiva della operazione, né potendosi ravvisare una lesione dei diritti di difesa del contribuente.

(Corte di cassazione, sentenza n. 17357 del 16 luglio 2013)