L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 123/E del 30 novembre u.s. ha fornito rilevanti precisazioni in merito alla riportabilità delle perdite da attività professionale conseguite dai contribuenti minimi.
Il caso esaminato dall'Agenzia riguarda uno psichiatra, minimo dal 2008, che nel 2009 acquista un immobile da adibire ad ufficio, pagando parte del prezzo di acquisto mediante utilizzo di propria liquidità. In applicazione del principio di cassa, valevole anche per i beni strumentali dei minimi ai sensi dell'art. 4 co. 1 lett. b) del DM 2/1/2008, il contribuente è ammesso a dedurre il costo, per la parte corrisposta in contanti, integralmente nell'esercizio. Nel caso di specie ciò ha generato una rilevante perdita fiscale da attività professionale, che, chiarisce la risoluzione, il contribuente potrà riportare nei successivi cinque esercizi, pur essendo uscito dal regime per effetto dell'acquisto di cespiti oltre 15.000 euro (possibilità concessa dall'art. 1 comma 108 della Finanziaria 2008).
Per inciso, l'Agenzia delle Entrate, precisa che a partire dal 2010, pur in assenza di una specifica disposizione normativa, anche per i professionisti che si avvalgono del regime dei minimi, vige la regola di indeduciblità dei costi per l'acquisto (sia in proprietà che in leasing ) di immobili, anche se strumentali all'attività.
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