martedì 11 ottobre 2011

No all'accertamento basato solo sulla differenza tra prezzo e importo del mutuo

In caso di compravendite immobiliari, va annullato l'avviso di accertamento che si basa sulla presunzione semplice costituita dalla differenza fra prezzo e importo del mutuo, se questa non è confermata dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti. E' questa la massima della sentenza n. 75/20/11 emessa dalla Commissione tributaria regionale di Emilia Romagna e depositata il 19 agosto scorso.

(Sentenza Commissione tributaria regionale Emilia Romagna 19/08/2011, n. 75 - Sez. XX)


Acccertamento: presunzione di maggiori ricavi con "asciugometro"

Il numero degli asciugamani utilizzati non è di per sè sufficiente ad accertare un maggior reddito. I maggiori pernottamenti basati sul c.d. asciugometro devono infatti tenere conto anche del numero di asciugamani utilizzati nel bagni comuni dell'albergo, e la quantificazione di questi maggiori pernottamenti deve essere fatta con il prezzo medio praticato dall'albergo per persona anzichè per camera singola. È questa la conclusione alla quale è giunta la Commissione tributaria regionale di Venezia - Mestre nella sentenza n. 32/16/11 del 12 aprile 2011.

(Sentenza Commissione tributaria regionale Veneto 12/04/2011, n. 32 - Sez. XVI)

Depositi IVA, per l'estrazione valgono le regole in uso

Il D.L. n. 138/2011, come modificato in sede di conversione, ha stabilito, con effetto dal 17 settembre 2011, che l'estrazione dei beni da un deposito IVA è consentito unicamente secondo modalità la cui definizione è demandata all?Agenzia delle Entrate. Fino all'adozione del previsto provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'estrazione dei beni da un deposito IVA, ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato, continua ad essere effettuata secondo le modalità attuali.

(Nota Agenzia Dogane 05/10/2011, n. 113881/RU)

I chiarimenti delle Entrate per l'applicazione dell'imposta di registro ad atti con più disposizioni

Gli atti che contengono più disposizioni che non hanno contenuto patrimoniale scontano il registro una sola volta in misura fissa; le donazioni sotto franchigia, già esenti dall'imposta sulle donazioni, si registrano gratuitamente, senza dover pagare la quota fissa di 168 euro. Nella circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011, l'Agenzia delle Entrate raccoglie le istruzioni per l'applicazione dell'imposta fissa di registro nei casi in cui in un unico documento siano contenute più disposizioni.

(Circolare Agenzia delle Entrate 07/10/2011, n. 44/E)