In caso di compravendite immobiliari, va annullato l'avviso di accertamento che si basa sulla presunzione semplice costituita dalla differenza fra prezzo e importo del mutuo, se questa non è confermata dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti. E' questa la massima della sentenza n. 75/20/11 emessa dalla Commissione tributaria regionale di Emilia Romagna e depositata il 19 agosto scorso.
(Sentenza Commissione tributaria regionale Emilia Romagna 19/08/2011, n. 75 - Sez. XX)
Nessun commento:
Posta un commento