lunedì 10 settembre 2012

Impianti fotovoltaici dei condomini

In caso di realizzazione di un impianto fotovoltaico da parte di un condominio con potenza nominale superiore ai 20 kw o inferiore a detto limite ma con cessione alla rete dell'energia elettrica eccedente quella autoconsumata, si è in presenza di una società di fatto esercente attività commerciale che, come tale, dovrà procedere all'emissione della fattura GSE (Gestore Servizi Energetici) in relazione all'energia immessa in rete e non autoconsumata. Di converso, il GSE che eroga la tariffa incentivante deve operare nei confronti della società di fatto la ritenuta di acconto cui all'art.28 del DPR n.600/73 sulla tariffa relativa alla parte di energia immessa in rete. (rif. Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.84, 10/08/2012)

giovedì 10 maggio 2012

scade al 30 giugno 2012 il termine per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni

Con l’art.7, co.2, lett. da dd) a gg) del D.L. n.70 del 13 maggio 2011, convertito in legge con modificazioni, dall’art.1, co.1 L. n.106 del 12 luglio 2011, meglio noto come “decreto sviluppo”, il Legislatore ha riproposto la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni sociali e dei terreni detenuti non in regime di impresa.

Tali maggiori valori possono essere utilizzati dal contribuente in sede di determinazione dell’eventuale plusvalenza da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art.67 Tuir.

Nel reintrodurre questa agevolazione il Legislatore ha previsto una importante novità: la possibilità, fino ad ora negata, di poter utilizzare l’imposta sostitutiva versata in una precedente rivalutazione in compensazione di quanto nuovamente dovuto.

I requisiti soggettivi e oggettivi
I soggetti che possono originare un reddito diverso e che quindi possono procedere alla rivalutazione sono:
  •  le persone fisiche limitatamente alle operazioni non rientranti nell’esercizio d’impresa;
  •  le società semplici;
  • le società di fatto che non hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali in quanto equiparate alle società semplici ex art.5, co.2, lett. b), Tuir;
  • gli enti non commerciali;
  •  i soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Da un punto di vista oggettivo per partecipazioni si intendono:
  •   azioni;
  •   quote di partecipazione al capitale sociale;
  •   diritti e titoli che danno diritto all’acquisto delle partecipazioni.
Esse devono essere possedute al 1° luglio 2011 e, alla stessa data, non devono essere negoziate in mercati regolamentati.

I termini per la rivalutazione
La rivalutazione delle partecipazioni prevede l’obbligo di predisposizione e di giuramento delle perizie di stima della società da parte di soggetti autorizzati quali dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori e periti iscritti alle Cciaa. 

Il termine per la predisposizione ed il giuramento della perizia è fissato al 30 giugno 2012.


  •  Si ricorda che se la perizia è a carico del possessore della partecipazione questi potrà portare tale spesa in aumento del costo o valore della partecipazione. Se invece tale costo viene sostenuto dalla società valutata questa potrà dedurlo dal reddito in 5 quote di pari importo a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.
L’imposta sostitutiva, pari al 4% o al 2%, a seconda che si affranchi una partecipazione qualificata o meno, deve essere versata non oltre il termine del 30 giugno 2012 (2 luglio 2012).
Il versamento può avvenire in 3 rate annuali di pari importo, sulle quali si applicheranno gli interessi legali nella misura del 3%. 

IMU Prima Rata: importi e scadenze



Poiché i Comuni hanno tempo fino al 30 settembre per approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell’Imu, la prima rata (acconto) in scadenza il prossimo 18 giugno sarà pari al 50% dell’imposta dovuta per l’intero anno,calcolata con le aliquote di base (0,4% per l’abitazione principale, 0,76% per le altre unità immobiliari) e con le relative detrazioni. Il Governo inoltre si riserva la facoltà di modificare tutte le aliquote e le detrazioni con uno o più Dpcm, da emanare entro il 10 dicembre 2012.

Per il 2012 l’Imu si paga in due rate (art. 4 comma 5 lett. i) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):

  • la prima (acconto) in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione di 200 €, entro il 18.06 (in quanto il 16.6 cade di sabato). È possibile calcolare il periodo di possesso effettivo del primo semestre, nei casi in cui il periodo sia inferiore a sei mesi;
  • la seconda a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, entro il 17.12 (in quanto il 16.12 cade di domenica).

Per il 2012, l’Imu dovuta sull’abitazione principale e le relative pertinenze può essere versata in tre rate (art. 4 comma 5 lett. i) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012):

  • la prima entro il 18.06 (in quanto il 16.6 cade di sabato) e la seconda entro il 17.9 (in quanto il 16.9 cade di domenica) in misura pari ad 1/3 dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione per l’abitazione principale;
  • la terza entro il 17.12 a saldo (in quanto il 16.12 cade di domenica) dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate.
Resta sempre la possibilità di effettuare il versamento in due rate, a giugno e a dicembre. 
Riprendendo l’esempio di prima, nel caso in cui si volesse versare l’acconto in due rate
• primo acconto a giugno 186,8/3= 62,27 (arrotondato 62,00 €); 
• secondo acconto a settembre 186,8/3= 62,27 (arrotondato 62,00 €). 

Per l’anno 2012 l’Imu sui fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni (di cui al comma 14-ter dell’art. 13 del d.l. 201/2011) si paga in un’unica soluzione entro il 17 dicembre (art. 4 comma 5 lett. d) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012), in quanto la scadenza prevista per procedere all’accatastamento obbligatorio con attribuzione di rendita è il 30 novembre 2012 (procedura Docfa). 

I fabbricati rurali ad uso strumentale (ex art. 9 comma 3-bis del D.l. 557/93) scontano l’Imu con l’aliquota ridotta dello 0,2%, e il moltiplicatore da applicare alla rendita catastale è pari a “60”. Per i fabbricati ubicati nei Comuni montani o parzialmente montani, l’Imu è addirittura non dovuta.

Per l’anno 2012 l’Imu sui fabbricati rurali strumentali è versata in due rate (art. 4 comma 5 lett. d) D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012): 
• la prima nella misura del 30% dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base; 
• la seconda a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. 

lunedì 16 gennaio 2012

Spesometro per società di leasing e noleggio

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ai quesiti delle associazioni di categoria, ha fornito indicazioni sull'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti IVA, che riguardano in particolare società di leasing e noleggio a lungo e breve termine.
Per effetto combinato del Provvedimento 22 dicembre 2010 e del Provvedimento 21 novembre 2011 le società di leasing risultano esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione delle operazioni rilevanti IVA in quanto già tenute all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale esonero, disposto col solo fine di evitare una duplicazione di adempimenti, ha natura esclusivamente soggettiva e quindi non si applica nei confronti dei soggetti utilizzatori in leasing o in noleggio.
L'Agenzia inoltre ha precisato che per i contratti stipulati nel 2010 e nel periodo 1 gennaio 2011- 21 novembre 2011 deve essere effettuata la comunicazione relativa allo spesometro entro il 31 gennaio oppure il 30 aprile 2012; per i contratti stipulati dopo il 21 novembre 2011 invece si effettuerà la comunicazione all'anagrafe tributaria entro il 30 giugno 2012.

(Comunicato Agenzia Entrate 22 dicembre 2011)

mercoledì 11 gennaio 2012

Credito IVA annuale 2011


Fino all'importo 10.000 euro, il credito Iva annuale 2011 potrà essere utilizzato già dal 16.01.2012, purché non vi siano cartelle di pagamento né accertamenti esecutivi di importo superiore a 1.500 euro con termine di pagamento scaduto.

Ai sensi del D.L. n. 78/2009, art. 10, la compensazione orizzontale dei crediti Iva per importi superiori a 10.000 annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o, per i crediti trimestrali, dell'istanza modello TR) da cui il credito emerge, mediante il canale telematico.

Diritto annuale CCIAA 2012

Gli importi del diritto annuale dovuto dalle aziende iscritte nel Registro delle Imprese, per il 2012, non subirà modifiche (Ministero dello Sviluppo Economico, nota 27.12.2011). Le imprese iscritte al 1.01.2012 dovranno versarlo entro il termine del 1° acconto delle imposte sui redditi. Le imprese che si iscrivono nel corso del 2012 devono effettuare il versamento del diritto annuale entro 30 giorni dalla domanda di iscrizione, che coincide con l'invio della pratica al Registro delle Imprese. Gli importi fissi dovute dalle nuove imprese del 2012 sono i seguenti:
  • società semplici agricole 100 euro;
  • società semplici non agricole 200 euro;
  • società tra avvocati 200 euro;
  • altre società e consorzi 200 euro;
  • imprese individuali (piccoli imprenditori) 88 euro;
  • imprese individuali (grandi imprenditori) 200 euro;
  • organismi iscritti nel Rea (quali associazioni, fondazioni, ecc.) 30 euro.

Studi di settore - novità nella "manovra Monti"

Previsti benefici a favore di chi è congruo e coerente rispetto a Ge.ri.co, nel rispetto della corretta compilazione del modello dei dati contabili ed extracontabili. Ciò premesso, non vi è completa chiarezza sulle tipologie di infedeltà che fanno perdere il trattamento “agevolato”. In altri termini, occorre eliminare i dubbi sulla natura delle infedeltà, ossia quali potranno essere sanzionate. I vantaggi previsti sono i seguenti:
  • impossibilità di eseguire le rettifiche analitico induttive, di cui all’art. 39, c. 1, lett. d) Dpr n. 600/1973;
  • necessità di un maggiore disallineamento (1/3, anziché 1/5) tra quanto dichiarato e quanto accertato in forma sintetica;
  • riduzione di un anno della decadenza dell'azione di accertamento (31.12. del 3° anno successivo – anziché del 4° – a quello di presentazione della dichiarazione).

Imposta di bollo sui capitali scudati

Previsto per il 16.02.2012 il termine per il versamento della nuova imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione. Sul punto vi sono alcuni dubbi da chiarire e per i quali occorrere uno specifico intervento dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, in base alla lettura dell’art. 19, commi 6 e 8 della manovra Monti, la nuova imposta non dovrebbe colpire indistintamente tutte le diverse fattispecie oggettive di emersione: al riguardo, il comma 6 si occupa delle sole "attività finanziarie" (mentre l'emersione era diretta a qualsiasi tipo di attività detenuta illegalmente all'estero); inol tre, sia il comma 8 sia il comma 12 parlano di "attività segretate" e di rapporti di deposito accesi in regime di segretazione in conseguenza della procedura di emersione.

In proposito, non è semplice reperire fisicamente la dichiarazione originaria di emersione, sia per il quantitativo di moduli sia per la possibile illeggibilità dell'esemplare in possesso. Infine, l'eventualità di dover risalire al modulo è conflittuale con il chiaro riferimento alla segretazione (riconducibile al solo intermediario con cui il rapporto è attualmente intrattenuto e che può differire dall'originario intermediario presso cui l'operazione di emersione si era perfezionata e che conserva la dichiarazione).

Dichiarazione IRAP emendabile

Secondo la Cassazione, il contribuente che compila i quadri della dichiarazione dei redditi relativi all’Irap, se ritiene di non essere tenuto al pagamento dell’imposta, può omettere il versamento e impugnare la cartella che gli è stata notificata. Infatti, l’errore commesso dal dichiarante è, in linea di principio, sempre emendabile, dato che la dichiarazione non ha natura negoziale di atto dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, modificabile in ragione dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti.

Recupero del credito IVA in assenza della dichiarazione

Il credito IVA legittimamente maturato, ma non indicato in dichiarazione, può essere evidenziato nella dichiarazione dell'anno successivo. Se da un lato il principio trova conferma in precedenti documenti di merito (ad esempio, CTP Frosinone n. 222/2/10), non può non rilevarsi come un recente orientamento di legittimità (Cassazione n. 20040/2011) si sia posto in un'ottica contraria.

(Sentenza Commissione tributaria regionale Lombardia 08/07/2011, n. 79)