mercoledì 11 gennaio 2012

Imposta di bollo sui capitali scudati

Previsto per il 16.02.2012 il termine per il versamento della nuova imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione. Sul punto vi sono alcuni dubbi da chiarire e per i quali occorrere uno specifico intervento dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, in base alla lettura dell’art. 19, commi 6 e 8 della manovra Monti, la nuova imposta non dovrebbe colpire indistintamente tutte le diverse fattispecie oggettive di emersione: al riguardo, il comma 6 si occupa delle sole "attività finanziarie" (mentre l'emersione era diretta a qualsiasi tipo di attività detenuta illegalmente all'estero); inol tre, sia il comma 8 sia il comma 12 parlano di "attività segretate" e di rapporti di deposito accesi in regime di segretazione in conseguenza della procedura di emersione.

In proposito, non è semplice reperire fisicamente la dichiarazione originaria di emersione, sia per il quantitativo di moduli sia per la possibile illeggibilità dell'esemplare in possesso. Infine, l'eventualità di dover risalire al modulo è conflittuale con il chiaro riferimento alla segretazione (riconducibile al solo intermediario con cui il rapporto è attualmente intrattenuto e che può differire dall'originario intermediario presso cui l'operazione di emersione si era perfezionata e che conserva la dichiarazione).

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