Previsto per il 16.02.2012 il termine per il versamento della nuova imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie oggetto di emersione. Sul punto vi sono alcuni dubbi da chiarire e per i quali occorrere uno specifico intervento dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, in base alla lettura dell’art. 19, commi 6 e 8 della manovra Monti, la nuova imposta non dovrebbe colpire indistintamente tutte le diverse fattispecie oggettive di emersione: al riguardo, il comma 6 si occupa delle sole "attività finanziarie" (mentre l'emersione era diretta a qualsiasi tipo di attività detenuta illegalmente all'estero); inol tre, sia il comma 8 sia il comma 12 parlano di "attività segretate" e di rapporti di deposito accesi in regime di segretazione in conseguenza della procedura di emersione.
In proposito, non è semplice reperire fisicamente la dichiarazione originaria di emersione, sia per il quantitativo di moduli sia per la possibile illeggibilità dell'esemplare in possesso. Infine, l'eventualità di dover risalire al modulo è conflittuale con il chiaro riferimento alla segretazione (riconducibile al solo intermediario con cui il rapporto è attualmente intrattenuto e che può differire dall'originario intermediario presso cui l'operazione di emersione si era perfezionata e che conserva la dichiarazione).
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