L'agenzia delle Entrate detta le regole per la comunicazione relativa ai beni di impresa concessi in godimento ai soci e per quella dei finanziamenti erogati da questi ultimi. Con due provvedimenti pubblicati ieri arrivano i chiarimenti tanto attesi da professionisti ed imprese, con una duplicazione, però delle comunicazioni. Dovranno, infatti, essere effettuati due distinti invii, anche se utilizzando lo stesso tracciato record: uno per i beni, l'altro per i finanziamenti.
Esclusi i beni assegnati ad amministratori, soci-dipendenti o lavoratori autonomi con tassazione del benefit, come pure i beni utilizzati dall'imprenditore individuale.
Per i finanziamenti dei soci rilevano solo quelli effettuati da persone fisiche e per importi complessivamente non inferiori a 3.600 euro. Si considerano solo i finanziamenti e capitalizzazioni effettuati nel 2012.
Si parte il 12 dicembre 2013 con la dichiarazione relativa al 2012.
rif.ti:
Provv. Prot. n. 2013/94902 del 2/8/2013
Provv. Prot. n. 2013/94904 del 2/8/2013
martedì 6 agosto 2013
giovedì 18 luglio 2013
Ispezioni fiscali valide anche solo con la prima autorizzazione
Le ispezioni
della Guardia di finanza sono valide anche se l’autorizzazione è stata
rilasciata solo per il primo accesso, non rilevando il fatto che
il secondo sopralluogo sia avvenuto a distanza di molto tempo. La fattispecie riguarda un caso risalente al 1994, ove, dopo
varie ispezioni delle Fiamme Gialle, era
stato accertato un maggior reddito ed erano stati disconosciuti crediti posti
in detrazione. La contribuente aveva subito contestato che il secondo accesso
degli agenti era privo di autorizzazione, oltre ad essere avvenuto a molta distanza di
tempo dal primo. In particolare la difesa
aveva lamentato che gli accessi della Guardia di Finanza presso la sede società
erano stati due a distanza di tempo l’uno dall’altro e che l’ordine di servizio
utilizzato per il primo accesso non era valido anche per il secondo, non
potendo tale atto avere durata illimitata. La
sezione tributaria, respingendo il ricorso della contribuente, ha chiarito
che l'art. 52 DPR n. 633/72 prevede per l'accesso dei verbalizzanti nella sede
dell’impresa la necessità di una autorizzazione rilasciata dal capo
dell'Ufficio da cui dipendono, ma non richiede che l'atto sia reiterato per
ogni singolo accesso ispettivo, ben potendo essere la autorizzazione rilasciata
in via preventiva per una pluralità di accesi ispettivi, quando, come nella
fattispecie, l'effettuazione della verifica per la sua complessità richieda più
di un atto di questo tipo, non venendo per questo meno la unitarietà
complessiva della operazione, né potendosi ravvisare una lesione dei diritti di
difesa del contribuente.
(Corte di cassazione, sentenza n. 17357 del 16 luglio 2013)
venerdì 15 febbraio 2013
Pillole 730 e Unico/PF: spese iscrizione palestra
Domanda. Un contribuente frequenta regolarmente una palestra e sostiene che la spesa
per il tipo di ginnastica effettuata é da considerare spesa sanitaria in quanto
l'attività motoria è finalizzata alla cura/prevenzione della propria patologia. Si
chiede se sia possibile detrarre detta spesa, qualora le relative ricevute fiscali
siano accompagnate da un certificato medico che prescriva la specifica attività
motoria.
Risposta. La spesa per l'iscrizione ad una palestra non può essere qualificata spesa
sanitaria ai fini dell'applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, anche
se accompagnata da un certificato medico che prescriva una specifica attività
motoria; detta attività, infatti, anche se svolta a scopo di prevenzione o
terapeutico, va inquadrata in un generico ambito salutistico di cura del corpo e
non può essere riconducibile a un trattamento sanitario qualificato.
(fonte: Agenzia delle Entrate, circolare nr.19/E del 1° giugno 2012)
giovedì 17 gennaio 2013
Studi di settore: la valenza del preventivo contraddittorio obbligatorio
La Corte di Cassazione con la sentenza n.23070 del 14 dicembre 2012 ha confermato il proprio orientamento (ex plurimis S.U. n.26635/09, n.12558/10 e n.12428/11) in tema di accertamenti standardizzati da parametri o studi di settore, in base alla quale la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Tuttavia, l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova del contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio, in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standard”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.
Pubblicate le tariffe per i costi chilometrici e la gestione dei fringe benefits
Con un comunicato dell’Agenzia delle
Entrate sono state pubblicate le
consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture
e motocicli elaborate dall'Aci, valide per i calcoli
che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2013,
per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti, cioè sia
per esigenze di lavoro sia per esigenze private. Le
tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il
costo chilometrico nonché l'importo annuo del fringe benefit del
dipendente a cui danno luogo. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal
primo gennaio 2013.
(Agenzia
delle Entrate, Comunicato, G.U. n.297 del 21/12/2012 S.O. n.211)
Entro il 30 giugno 2013 obbligo di adozione della PEC anche per le imprese individuali
Dopo che il D.L. n.185/08 ha
obbligato le imprese costituite in forma societaria a dotarsi di un indirizzo
di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicarlo al Registro delle
Imprese, la Legge n.221/12 ha previsto che le imprese individuali già iscritte
ed attive, non soggette a procedure concorsuali, debbano depositare il proprio
indirizzo PEC presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente entro il
termine ultimo del 30 giugno 2013. La pratica di deposito della PEC è esente da
imposta di bollo e da diritti di segreteria. Si fa presente che la PEC è uno
strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso
valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento
tradizionale (assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti).
(Legge n.221/2012 di conversione del D.L.
n.179/2012, G.U. n.294 del 18/12/2012)
Moratoria ABI: Proroga del termine di presentazione delle domande al 31 marzo 2013
L’Associazione
Bancaria Italiana ha reso nota la proroga al prossimo 31 marzo 2013 per la
presentazione delle domande alle banche e agli intermediari finanziari aderenti
all’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” dello scorso 28 febbraio
2012. La moratoria prevede:
* la sospensione
per 12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo, per 12 mesi o 6 mesi
della quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare o
mobiliare, a condizione che i contratti di mutuo o leasing non abbiano
già fruito della moratoria prevista dall’Avviso del 3 agosto 2009;
* l’allungamento della durata dei
contratti di mutuo, a condizione che tali contratti non abbiano già fruito
dell’allungamento previsto dall’accordo del 16 febbraio 2011;
* l’allungamento delle scadenze del
credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni.
Le domande dovevano essere presentate obbligatoriamente
entro il 31 dicembre 2012: vengono concessi tre mesi in più di tempo, pur non
variando le tipologie di contratti che possono essere oggetto di tali
iniziative (per quanto riguarda i contratti di mutuo e di leasing
solamente quelli già in ammortamento alla data del 28 febbraio 2012). Le
imprese interessate sono quelle piccole e medie di tutti i settori che operano
in Italia. Al link:
http://www.abi.it/Documents/Elenco%20delle%20banche%20aderenti/Accordo%20PMI%2028%20febbraio%20SENZA%20DATA-%20Adesioni%2028%20novembre.pdf
è disponibile l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari
aderenti.
(Associazione Bancaria Italiana, Comunicato
stampa, 21/12/2012)
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