giovedì 17 gennaio 2013

Studi di settore: la valenza del preventivo contraddittorio obbligatorio


La Corte di Cassazione con la sentenza n.23070 del 14 dicembre 2012 ha confermato il proprio orientamento (ex plurimis S.U. n.26635/09, n.12558/10 e n.12428/11) in tema di accertamenti standardizzati da parametri o studi di settore, in base alla quale la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. Tuttavia, l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova del contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio, in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standard”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito.

Pubblicate le tariffe per i costi chilometrici e la gestione dei fringe benefits


Con un comunicato dell’Agenzia delle Entrate sono state pubblicate le consuete tabelle per i costi chilometrici di esercizio delle autovetture e motocicli elaborate dall'Aci, valide per i calcoli che i sostituti d'imposta sono chiamati a fare, relativamente all'anno 2013, per l'utilizzo promiscuo delle auto aziendali da parte dei dipendenti, cioè sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private. Le tabelle, dopo aver individuato il tipo di vettura e la serie, forniscono il costo chilometrico nonché l'importo annuo del fringe benefit del dipendente a cui danno luogo. I nuovi importi avranno efficacia a decorrere dal primo gennaio 2013.
(Agenzia delle Entrate, Comunicato, G.U. n.297 del 21/12/2012 S.O. n.211)

Entro il 30 giugno 2013 obbligo di adozione della PEC anche per le imprese individuali


Dopo che il D.L. n.185/08 ha obbligato le imprese costituite in forma societaria a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicarlo al Registro delle Imprese, la Legge n.221/12 ha previsto che le imprese individuali già iscritte ed attive, non soggette a procedure concorsuali, debbano depositare il proprio indirizzo PEC presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente entro il termine ultimo del 30 giugno 2013. La pratica di deposito della PEC è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria. Si fa presente che la PEC è uno strumento che permette di dare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento tradizionale (assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti).
 (Legge n.221/2012 di conversione del D.L. n.179/2012, G.U. n.294 del 18/12/2012)

Moratoria ABI: Proroga del termine di presentazione delle domande al 31 marzo 2013


L’Associazione Bancaria Italiana ha reso nota la proroga al prossimo 31 marzo 2013 per la presentazione delle domande alle banche e agli intermediari finanziari aderenti all’accordo “Nuove misure per il credito alle Pmi” dello scorso 28 febbraio 2012. La moratoria prevede:
* la sospensione per 12 mesi delle quote capitale delle rate di mutuo, per 12 mesi o 6 mesi della quota capitale prevista nei canoni di leasing immobiliare o mobiliare, a condizione che i contratti di mutuo o leasing non abbiano già fruito della moratoria prevista dall’Avviso del 3 agosto 2009;
* l’allungamento della durata dei contratti di mutuo, a condizione che tali contratti non abbiano già fruito dell’allungamento previsto dall’accordo del 16 febbraio 2011;
* l’allungamento delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa fino a 270 giorni.
Le domande dovevano essere presentate obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2012: vengono concessi tre mesi in più di tempo, pur non variando le tipologie di contratti che possono essere oggetto di tali iniziative (per quanto riguarda i contratti di mutuo e di leasing solamente quelli già in ammortamento alla data del 28 febbraio 2012). Le imprese interessate sono quelle piccole e medie di tutti i settori che operano in Italia. Al link:
http://www.abi.it/Documents/Elenco%20delle%20banche%20aderenti/Accordo%20PMI%2028%20febbraio%20SENZA%20DATA-%20Adesioni%2028%20novembre.pdf è disponibile l’elenco aggiornato delle banche e degli intermediari finanziari aderenti.
 (Associazione Bancaria Italiana, Comunicato stampa, 21/12/2012)