venerdì 17 luglio 2015

Prelievi bancari: sanzioni in vista con la riforma fiscale

Lo schema di decreto legge sulla revisione del sistema sanzionatorio fiscale aggiunge (art.15) un comma 7 bis all'art. 11 del dlgs 471/97, il quale dispone che «La mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate o degli importi riscossi nell'ambito dei rapporti e delle operazioni di cui all'artico 32, primo comma n. 2 del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è punita con sanzione dal 10 al 50% delle predette somme, salvo che non risultino dalle scritture contabili».

La norma risulta in palese contrasto con la recente pronuncia della consulta, che aveva colpito l'art. 32 del DPR 600/73 in merito alla presunzione legale riguardante i prelievi dei professionisti, che venivano considerati ricavi qualora privi di giustificativo. Ora la nuova norma convertirebbe la presunzione in sanzione, ma restano sempre rilevanti dubbi di costituzionalità.

Si attendono ulteriori sviluppi durante l'iter di approvazione del decreto.

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