Abuso di diritto
Non c'è abuso in caso di utilizzo di benefici fiscali
Il perseguimento di un risparmio fiscale concesso dal legislatore ad un insediamento produttivo nelle zone svantaggiate costituisce scopo lecito dell'attività giuridica (oltre che propriamente economica) non solo di costituzione di quell'insediamento ma anche della produzione e conseguente commercio del prodotto ottenuto. In altre parole, la mera costituzione di iniziative produttive incentivate non può mai ritenersi integrare un abuso di diritto, perchè l'esenzione costituisce la contropartita incentivante di detta costituzione e non una finalità contra ius.
(Sentenza Cassazione civile 12/05/2011, n. 10383)
Cassa geometri
Pronti i codici per la riscossione dei contributi
Sono validi a decorrere dal prossimo 6 giugno i codici istituiti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 58/E/2011 per il versamento, tramite modello F24 Accise, dei contributi di spettanza della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 24/05/2011, n. 58/E)
Credito d'imposta a favore delle banche
Pronto il codice per trasformare le imposte anticipate in credito
Via libera al codice tributo 6834, per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, ai sensi dell'art. 2, commi 55-59, D.L. n. 225/2010.
(Risoluzione Agenzia delle Entrate 24/05/2011, n. 57/E)
Perdite su crediti
Illegittima la ripresa a tassazione se si tratta di minor introito
Non è legittima la ripresa a tassazione, ai fini IRAP, effettuata dall'Ufficio di una perdita su crediti basata sull'assunto che sia da considerare tale un minor introito. Invece, va fatta una distinzione tra la svalutazione del credito (indeducibile IRAP) e l'eventuale minor introito che non può essere considerata come una perdita su crediti. Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella sentenza n. 11217, depositata il 20 maggio scorso.
(Sentenza Cassazione civile 20/05/2011, n. 11217)
Stock options
La plusvalenza concorre a formare il reddito di lavoro dipendente
In caso di piani di stock option offerti al dipendente, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto al dipendente non concorre a formare il reddito del lavoratore dipendente solo se l'ammontare di tale differenza è almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta. Di conseguenza, se è maggiore rispetto al valore delle azioni alla data dell'offerta, tale differenza concorre a formare il reddito da lavoro del dipendente.
(Cassazione civile Sentenza 20/05/2011, n. 11214)
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