martedì 22 marzo 2011

News fiscali del 22 marzo 2011

Avviso di accertamento
Nullo se privo della firma del titolare dell'ufficio o suo delegato
L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42, D.P.R. n. 600/1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Con queste motivazioni, tra l'altro conformi alla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione 23 aprile 2008, n. 10513), la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con la sentenza n. 7/12/11, depositata il 4 gennaio 2011, ha accolto il ricorso di un contribuente.
(Sentenza Commissione tributaria provinciale BOLOGNA 04/01/2011, n. 7 - Sez. XII)
Contenzioso tributario
CTR Lazio: l'atto impugnato può essere presentato anche successivamente
La sanzione processuale dell'inammissibilità del ricorso è disposta soltanto nel caso di mancato deposito degli atti e documenti previsti dall'art. 22, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 e non anche degli atti previsti dal comma 4 dello stesso articolo. Ne consegue che l'originale o la fotocopia dell'atto impugnato può essere prodotto anche in un secondo momento oppure su impulso del giudice tributario in virtù dei poteri concessi dall'art. 22, comma 5, stesso D.Lgs..
Con questa massima, la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 2/28/2011, depositata il 18 gennaio 2011, ha accolto l'appello presentato da un contribuente.
(Sentenza Commissione tributaria regionale Lazio 18/01/2011, n. 2 - Sez. XXVIII)
Detrazione IVA
Per la CTR Toscana solo sulle operazioni compiute nell'esercizio dell'impresa
In tema di detrazione IVA su un bene immobile, la detraibilità dell'imposta è riservata solo alle comprovate operazioni passive nell'altrettanto comprovato effettivo esercizio dell'impresa correlato all'inerenza o strumentalità del bene edificato.
Con queste motivazioni la Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 2/21/11 depositata il 14 gennaio 2011, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate in merito al disconoscimento della detrazione IVA relativa ai costi di costruzione di un immobile sito su un terreno di cui, allo stato dei fatti, il contribuente non deteneva il diritto di superficie.
(Sentenza Commissione tributaria regionale Toscana 14/01/2011, n. 2 - Sez. XXI)
Esenzione ILOR
Presupposto è che l'accantonamento sia presidiato dall'indisponibilità degli utili
Il presupposto implicito che giustifica la forte agevolazione prevista dall'art. 21, D.P.R. n. 601/1973 (esenzione ILOR del 50% per di più riservata alle sole banche) è che l'accantonamento sia presidiato dall'indisponibilità degli utili. Solo questa condizione garantisce la finalità di rafforzamento del patrimonio. Secondo la motivazione fornita dai giudici della Suprema Corte nell'ordinanza n. 5273 del 4 marzo 2011, l'esenzione sussiste solo quando l'accantonamento sia assolutamente indisponibile perché solo in questo caso si ha la garanzia del rafforzamento patrimoniale.
(Ordinanza Cassazione civile 04/03/2011, n. 5273)
In via di autotutela
L'Amministrazione finanziaria può annullare l'atto viziato ed emetterne uno nuovo
Nel caso in cui emetta un atto di accertamento e, successivamente, si accorga che esso è viziato, l'Amministrazione finanziaria può annullare l'atto, in autotutela, chiedendo che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ed emetterne uno nuovo che sarà valido a tutti gli effetti.
Con questa motivazione la Cassazione ha respinto il ricorso di un contribuente che chiedeva l'annullamento anche del secondo atto emesso dall'ufficio (sentenza n. 4372, depositata il 23 febbraio 2011).
(Sentenza Cassazione civile 23/02/2011, n. 4372)
Società che svolgono attività transfrontaliera
CCCTB: dalla Commissione UE la proposta di direttiva per regole fiscali comuni
In data 16 marzo 2011, la Commissione europea ha presentato al Consiglio dell'UE la proposta di direttiva sulla Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB) - COM(2011)121 - la quale prevede una normativa fiscale europea unica per la definizione della base imponibile delle società che svolgono attività transfrontaliera. Tra i vantaggi connessi alla nuova normativa vi è senz'altro la riduzione dei costi di conformità e l'eliminazione dei problemi connessi alla fissazione dei prezzi di trasferimento.
(Comunicato stampa Commissione UE 16/03/2011, n. IP/11/319)

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