Il riacquisto dei titoli obbligazionari da parte dell'emittente o dell'intermediario, prima del decorso dei 18 mesi dall'emissione, non comporta il pagamento di una somma pari al 20% degli interessi e degli altri proventi corrisposti sui titoli stessi, a condizione che l'emittente rimetta in circolazione gli stessi titoli. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 11/E del 31 gennaio.
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