Accertamento analitico - induttivo
Finanziamenti del titolare: sono ricavi aziendali non dichiarati
La Corte di Cassazione ha nuovamente affrontato la questione dell'operatività della presunzione qualificata grave, precisa e concordante (art. 51, D.P.R. n. 633/1972) che giustifica l'accertamento analitico-induttivo da parte dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che, con riferimento ai versamenti bancari effettuati dal titolare dell'impresa sui conti correnti aziendali, risultanti in contabilità come "finanziamenti del titolare", la presunzione opera e tali somme si considerano quindi come ricavi aziendali, se il contribuente non giustifica la diversa provenienza.
(Sentenza Cassazione civile 29/12/2010, n. 26260)
Professionisti
Accertamenti bancari anche prima del 2005
La Corte di Cassazione ha sancito che la presunzione per cui versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari costituiscono ricavi non dichiarati, se il contribuente non riesce a fornirne una diversa dimostrazione, è applicabile anche agli accertamenti effettuati nei confronti dei professionisti prima della modifica normativa del 2004, che ha introdotto il riferimento anche ai compensi, oltre che ai ricavi già precedentemente indicati.
(Sentenza Cassazione civile 14/01/2011, n. 802)
Truffa fiscale e truffa allo Stato al vaglio delle Sezioni Unite
La rilevanza della sentenza resa dalle Sezioni Unite Penali si manifesta non solo per il risultato offerto che, volendo anticipare le conclusioni, privilegia l'applicazione del principio di specialità del reato fiscale, rispetto a quello, si può dire, "comune", quanto per il percorso argomentativo utilizzato dai giudici che, nella sua completezza, potrebbe rappresentare una "traccia" utilizzabile per i prossimi concorsi di magistratura.
(Cassazione penale Sentenza 19/01/2011, n. 1235 - Sezioni Unite)
Non si applicano senza un'adeguata attività accertatrice
La Commissione tributaria regionale Lazio ha stabilito che lo strumento dei parametri deve fungere da supporto per l'attività accertatrice e non può mai costituire un autonomo strumento di quantificazione del reddito e dei ricavi.
(Sentenza Commissione tributaria regionale Lazio 20/07/2010, n. 122)
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